mercoledì 12 dicembre 2007
Scuole di Psicoterapia che formano counselors non psicologi: cosa non hanno fatto gli Ordini
Cari colleghi, vi ricordate l’iniziativa di circa un anno fa di AltraPsicologia che segnalava agli Ordini Regionali quelle Scuole di Psicoterapia che attivano paralleli corsi di conselling per non laureati in Psicologia, in aperta violazione dell’art 21 del nostro Codice Deontologico? Questi sono gli articoli ( http://www.counselling-care.it/dblog/articolo.asp?articolo=5 e http://www.counselling-care.it/dblog/articolo.asp?articolo=6)di riferimento ed erano il risultato di decine di vostre email di segnalazione a tal proposito. Ebbene ad un anno di distanza vogliamo resocontarvi delle risposte (e soprattutto delle non-risposte) fino ad oggi ricevute. Lo scopo di quella iniziativa era squisitamente “politica”, utile dunque a sollevare l'annoso e diffusissimo malcostume, in quanto la burocrazia e il proverbiale inattivismo dei nostri Ordini regionali (e talora le evidenti collusioni nei vari consigli regionali dove queste scuole sono spesso rappresentate), rendono effettiva una procedura disciplinare solo laddove non sia in forma di esposto, ma di richiesta d’indagine, vi sia una denuncia non anonima e diretta ad iscritti agli albi. Pensate dunque ad un collega XY, allievo di una data scuola, che decidesse di denunciare al proprio Ordine Regionale in forma non anonima il proprio direttore (psicologo, e non medico) o un docente, che insegna counselling a un diplomato o laureato in lettere, a cosa sarebbe costretto ad andare incontro durante il proprio training… Risultato: nessuno osa presentare denunce in forma non anonima. Non solo, gli Ordini, poi, ci è stato spiegato, non sono organi inquisitori. Inoltre, il denunciante rischia anche di ricevere l’accusa di diffamazione dalla scuola che dimostrasse la sua non imputabilità. Ci è stato anche spiegato che l’articolo 21 del nostro Codice Deontologico (Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche) non è giurisprudenzialmente rilevante ed è subordinato rispetto alla libertà d’insegnamento. Armi spuntate dunque? Non è possibile alcuna Tutela contro la svendita delle nostre specifiche competenze? Forse… o forse no. Da che mondo è mondo la burocrazia è il paravento del potere per autoperpetuarsi e per far sì che nulla cambi, oppure è il sistema mimetico per non esporsi per chi non vuole complicarsi la vita, questo si sa. È pur vero però che ogni Ordine regionale, se autenticamente orientato alla vera Tutela, potrebbe, volendolo (ma solo volendolo!), realizzare un’indagine interna, anche solo conoscitiva, tra le Scuole della propria regione, e/o potrebbe avvisare tutti i colleghi dell’inopportunità di tali diffusissime pratiche. Ma questo in genere non solo non viene fatto, ma nelle politiche deontologiche e di tutela degli Ordini questo problema non sembra essere affatto in agenda. Ci risulta che solo l’Ordine dell’Emilia Romagna abbia svolto, a seguito delle nostre sollecitazioni, un’indagine interna alle scuole della propria regione su questo tema scottante convocando e intervistando circa 25 allievi di scuole di specializzazione, i quali però, da quanto siamo venuti a sapere, sembra che non abbiano saputo dare indicazioni più specifiche su quanto avveniva all'interno della loro scuola negli insegnamenti dei corsi per counsellors. Che strano... Un tentativo lodevole, questo dei colleghi dell’Ordine Emilia Romagna, di far emergere il problema, ma con l’esito sconfortante del non luogo a procedere su tutta la linea. Non vorremmo però che con l’archiviazione formale vi fosse anche l’archiviazione politica di questa faccenda e siamo convinti sostenitore della continuità di azioni di pressione come questa, magari trovando altre modalità meno formali e più sostanziali su questo diffusissimo illecito nella nostra categoria. Vediamo ora, tra gli Ordini a cui abbiamo fatto le nostre segnalazioni, cosa ci rispondono quelli che hanno avuto la gentilezza di replicare. Vi diciamo subito che, come ci attendevamo, la maggior parte degli Ordini Regionali non ci ha dato alcuna comunicazione e solo alcuni ci hanno risposto (in calce la documentazione). Gli Ordini Campania e Lombardia si limitano a scriverci delle email di avvenuta ricezione delle nostre segnalazioni, ma poi non s’è saputo più nulla. Gli Ordini Emilia Romagna, Lazio ci comunicano di istruttorie attivate e poi chiuse con un “non luogo a procedere”; e Abruzzo (di cui abbiamo smarrito risposta e ce ne scusiamo ed andiamo a memoria) che la scuola segnalata in oggetto non ha sede nella Regione. Ad ognuno la possibilità di farsi un’idea personale dello stato di salute della nostra professione e dell’effettiva tutela che possiamo ricevere. La Redazione Oggetto: Re: TUTELA Da: "Segreteria Ordine degli psicologi della Campania" Data: Mar, Gennaio 30, 2007 17:44 A: redazione@altrapsicologia.it Preg.mo Presidente, per quanto riguarda la verifica della posizione delle scuole di specializzazione in Psicoterapia che erogano formazione di carattere psicologico a non psicologi, Le comunichiamo che tale segnalazione è stata sottoposta alla commissione deontologica, la quale prenderà in esame la documentazione. Cordiali Saluti Il Presidente Dott. Claudio Zullo Oggetto: Re: Verifica della posizione delle scuole di specializzazione in psicoterapia che erogano formazione di carattere psicologico a non Psicologi. Da: "Ordine degli Psicologi della Lombardia" Data: Mer, Novembre 22, 2006 15:04 A: redazione@altrapsicologia.it Spett. le Associazione AltraPsicologia, abbiamo preso atto della Vostra segnalazione. Il materiale è stato inoltrato alla Commissione Etica e Deontologica dell' Ordine per quanto di loro competenza. Distinti Saluti Per la Segreteria [...] Referente Pratica Ordine degli Psicologi della Lombardia Corso Buenos Aires 75 - 20124 Milano […] Responsabile Procedimento L.241/90: dott.ssa Rossella Bianchi Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna Bologna 30 LUG 2007 Prot n. 1730 Egregio Dott. Luigi D’Elia Presidente AltraPsicologia Via………..Roma RACCOMANDATA A/R Oggetto: Comunicazione di esito esposto Egregio Dott. D’Elia In riferimento alla segnalazione inviata dall’Associazione da Lei presieduta a questo Ordine Professionale nei confronti di Istituti in Psicoterapia privati riconosciuti dal MIUR […], a mezzo della presente le comunico che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, riunitosi in sessione disciplinare il 12 luglio, visto l’esposto pervenuto, preso atto delle risultanze emerse a seguito di regolare istruttoria ed effettuate le opportune valutazioni sul caso, ha deliberato l’archiviazione del fascicolo, in quanto non sono emersi nei confronti dell’Istituto da Lei diretto (NdR: come sarebbe a dire “da Lei diretto”??? Un po’ di confusione a quanto pare) elementi sufficienti a sostegno della presunta violazione di articoli del Codice Deontologico degli Psicologi. […] Distinti saluti La Presidentessa Dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna Dott.ssa Manuela Colombari Registro ufficiale 0004457 – 23/07/2007 Ordine degli Psicologi Del Lazio RACCOMANDATA A/R Commissione Deontologica Spett.le Associazione AltraPsicologia Oggetto: commissione deontologica, segnalazione prot. N. 502 del 22-01-07, R.G. n. 2007 005 a carico della Scuola di Formazione in Psicoterapia ad indirizzo Dinamico. Comunicazione di non luogo a procedere. Spett.le AltraPsicologia, la presente onde comunicare che nel corso della seduta del 14 maggio 2007 la Commissione deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, coordinata dal sottoscritto, ha esaminato la segnalazione in oggetto disponendo contestualmente il non luogo a procedere ai sensi dell’art.15, comme 3, lettera b) del Regolamento disciplinare. Per opportuna conoscenza si allega estratto del verbale della seduta di cui sopra. “esaminato il contento della segnalazione e degli atti allegati, ritiene non sussistano elementi disciplinarmente rilevanti a carico di iscritti a questo albo. Pertanto dispone non luogo a procedere ai sensi dell’art.15, comme 3, lettera b) del Regolamento disciplinare” Il coordinatore Dott. Antonino Urso Registro ufficiale 0004614 – 30/07/2007 Ordine degli Psicologi Del Lazio RACCOMANDATA A/R Commissione Deontologica Spett.le Associazione AltraPsicologia Oggetto: apertura istruttoria preliminare ex art. 10 del Regolamento Disciplinare Spett.le AltraPsicologia, la presente onde comunicare che la Commissione Deontologica ha aperto un’istruttoria preliminare con riferimento alla sua segnalazione, R.G. n. 2007 004 a carico della Dott.ssa xxxxxx Codesta Commissione provvederà, al termine n preliminare, a comunicarle l’esito della stessa, qualora dovesse concludersi con un non luogo a procedere ai sensi dell’art.15, co.3 del Regolamento disciplinare. Qualora. Altresì, la Commissione, ritenendo la fattispecie sufficientemente istruita e disponendo la chiusura dell’istruttoria preliminare, dovesse decidere di inviare gli atti al Consiglio dell’Ordine per le determinazioni di propria competenza, ai sensi dell’art.15, co. 1 del regolamento disciplinare, riceverà notizia rispetto all’archiviazione della fattispecie oppure all’avvio del procedimento disciplinare. Con l’occasione segnalato porgiamo distinti saluti Il coordinatore Dott. Antonino Urso Registro ufficiale 0006124 – 09/11/2007 Ordine degli Psicologi Del Lazio RACCOMANDATA A/R Commissione Deontologica Spett.le Associazione AltraPsicologia Oggetto: R.G. n. 2007 004 Comunicazione di provvedimento di non luogo a procedere Spett.le AltraPsicologia, in qualità di Coordinatore della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Le rendo noto che la Commissione stessa, in seguito alla Vostra segnalazione, prot. 502 del 22/01/2007, ha svolto come da Regolamento Disciplinare, idonea istruttoria preliminare e nella riunione del 29 ottobre 2007 ha disposto ai sensi dell’art.15, comma 3, lett. b) del Regolamento Disciplinare il non luogo a procedere per insussistenza dell’illecito. Per opportuna conoscenza si allega estratto del verbale della seduta di cui sopra. “[…] preso atto dei chiarimenti forniti dalla segnalata Dott.ssa xxxxxx; ritenuto che il corso oggetto della segnalazione non è stato mai attivato perché il MIUR in data 27 agosto 2005 ha revocato il riconoscimento della sede periferica di Roma della Scuola del CESIPc; visto l’art. 15, comma 3, lett. b) dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Dott.ssa xxxxxx”. Distinti saluti Il coordinatore Dott. Antonino Urso
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