domenica 2 agosto 2009
ABUSO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO:A MILANO PRIMA CONDANNA PENALE PER UN COUNSELOR
Milano, 11 giugno 2009 - La IX sezione penale del Tribunale di Milano (giudice: dr.ssa Annamaria Gatto) ha condannato un counselor per esercizio abusivo della professione di psicologo. Ha altresì condannato per concorso nello stesso reato lo psicologo con il quale il counselor aveva svolto una psicoterapia nei confronti di un minore. In relazione alla condanna - a due mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati – è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il prof. Enrico Molinari, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia, commentando la sentenza afferma che essa “ha una notevole rilevanza essendo la prima del genere e che, oltre a tutelare la professione, si pone nella prospettiva di garantire ai cittadini che necessitano di interventi psicologici prestazioni di qualità e ‘certificate’ dalla appartenenza alla comunità professionale prevista dalla Legge n.56 del 1989 istitutiva dell’Ordine degli psicologi”. La decisione del Tribunale di Milano ha riguardato una vicenda svoltasi negli anni scorsi, in cui il counselor condannato aveva trattato un minore affetto da gravi problemi di comportamento e di identità sessuale, mentre lo psicologo condannato aveva trattato i genitori. Entrambi avevano condotto incontri congiunti con i genitori. Nella motivazione della sentenza, di cui per motivi di privacy non si riportano nomi, in merito alla definizione di attività di counseling si specifica, fra l’altro, che: “dalla letteratura in materia si rileva che il counseling è ‘un’attività professionale, basata su interventi di comunicazione interpersonale, volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell’utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali e istituzionali’ e che il counselor, secondo la definizione adottata dal CNEL e fornita dalla S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) è una ‘figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità’…L’istruttoria dibattimentale, però, ha dimostrato con evidenza che il lavoro di equipe svolto nei confronti del “figlio” e dei suoi genitori non è stato un intervento di counseling.” La ricostruzione della vicenda operata dal “padre”, in base alla sentenza, è la seguente: “…Il teste ha dichiarato che sin dal primo incontro aveva chiesto al “counselor” una presa in carico terapeutica del “figlio” prospettandogli non solo i suoi numerosi e gravi disturbi comportamentali ma anche la necessità che aveva, in quanto genitore, di capire come affrontare il problema della transessualità del figlio volendo fornirgli il suo appoggio nel caso che avesse deciso di cambiare sesso ma temendo, nel contempo, di condurlo ad una scelta per la quale non era, probabilmente, ancora pronto. A fronte di tale richiesta gli era stato prospettato un lavoro di equipe nel quale il “counselor” avrebbe preso in carico “figlio” e il “collega” psicologo i genitori. Si erano, poi, concordati incontri congiunti tra il “counselor” , lo psicologo ed i genitori, incontri che, per il numero, la frequenza ed il contenuto come descritto dal denunciante, non possono ritenersi di mera restituzione ai genitori del lavoro di counseling asseritamente svolto con il minore.Sul punto lo psicologo ha dichiarato che normalmente il lavoro di equipe prevede un colloquio dello psicologo con i genitori ed il minore, tre o quattro incontri del minore con il counselor ed un primo incontro di restituzione ai genitori cui, in casi particolari, seguono altri incontri. Nel corso di tali ultimi colloqui poi - come si è visto - si discuteva proprio dell’andamento della terapia seguita da “figlio” e dei problemi in quella sede emersi. Il numero, la frequenza delle sedute di “figlio” con counselor sono già indicativi del fatto che l’intervento dell’imputato non era un counseling. Ancora va ricordato, sempre a sostegno dell’ipotesi accusatoria, quanto si è detto in precedenza in ordine alla natura e contenuto dei colloqui avuti dagli imputati con i “genitori”, colloqui che da quanto emerso appaiono con evidenza di restituzione del contenuto delle sedute di “figlio” con il “counselor” ma anche di elaborazione di tale contenuto e progettazione del lavoro di presa in carico terapeutica. Si tratta, in sostanza, di colloqui tipici del lavoro di equipe psicoterapeutico. La legge 18/2/1989 nr. 56 recante l’Ordinamento della professione di psicologo riserva agli iscritti al relativo albo “l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Non vi è dubbio che, nella specie, il counselor abbia certamente svolto valutazioni, che non è azzardato definire vere e proprie diagnosi cliniche, utilizzando strumenti che, da quanto emerge dalla relazione in ordine al contenuto delle sedute, sono almeno assimilabili ai colloqui clinici. Di ciò lo psicologo era a conoscenza, come emerge da quanto dichiarato dal denunciante in ordine agli incontri che aveva avuto con i due terapeuti, e dalle stesse ammissioni dell’imputato sul contenuto dei colloqui avuti con il counselor. L’imputato, però, aveva consentito che il counselor esercitasse di fatto attività riservata agli iscritti all’Ordine nello studio di cui era titolare partecipando, anzi, direttamente alla commissione del reato con la presa in carica congiunta, tramite il lavoro di equipe, di “figlio” che, lungi dal poter essere definito un cliente del counselor, era invece a tutti gli effetti un paziente.” ### L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha sede a Milano (corso Buenos Aires 75). Presidente è il Prof. Enrico Molinari. Vice Presidente: Dr.ssa Gabriella Gambardella. Segretario: Dr.ssa Carmela Martello. Tesoriere: Dr. Franco Merlini. Secondo dati aggiornati a dicembre 2008, gli psicologi iscritti all’Ordine in Lombardia sono 11.613, di cui 4.715 psicoterapeuti.
Ordine Psicologi Lombardia in piena confusione su una sentenza a sfavore della PSICOLOGIA?
Ordine Psicologi Lombardia in piena confusione su una sentenza a sfavore della PSICOLOGIA? Scrive uno Psicologo di AltraPsicologia, Nicola Piccinini. "Cari colleghi, sono tempi difficili, di forte confusione e disorientamento. Forse sono tempi di vigilia elettorale, visto che a Dicembre 2009 si terranno le nuove elezioni ordinistiche. Accade che la maggioranza politica dell'Ordine Lombardia decide di sventolare in pompa magna una nuova presunta sentenza a favore della professione di psicologo, come fu la legge Platè di qualche anno addietro. Andiamo a vedere di cosa si tratta e se veramente lo stato di confusione regna sovrano anche dentro all'Istituzione deputata al governo della nostra categoria. Dico "presunta" in quanto non riporta neppure un riferimento utile per acquisire ulteriori dettagli, né eventuali consulentiutilizzati dal Giudice AnnaMaria Gatto. Nel succo, la vicenda riguarda un counselor che prende in carico un ragazzo e la sua famiglia, facendosi affiancare da uno psicologo. La problematica è complessa e si sviluppa nell'arco di molti incontri, sia individuali che "collegiali". A fronte dell'aggraversi della situazione del figlio, percepita dal padre, quest'ultimo si attiva e scopre che il counselor non è psicologo. La vicenda è lineare ed effettivamente facile da licenziare: entrambe colpevoli. Il counselor per abuso della professione. Lo psicologo per aver attivamente collaborato a questo abuso. Il problema nasce dalla confusione che la sentenza genera e sancisce tra la figura e le pratiche del counselor, dello psicologo e dello psicoterapeuta. Di fatto, appiattisce la psicologia e lo psicologo sulla psicoterapia. Ed attribuisce invece l'ambito della "salute e benessere psicologico" ai counselor. A pag3 riprende difatti la definizione di counselor data dalla SICO (nota associazione di counselor) in cui si afferma che il counselor risolve "problemi esistenziali di origine psichica, che non comportino ristrutturazione di personalità" In pratica afferma che il counselor non è uno psicoterapeuta (che difatti si occupa di ristrutturare), ma allo stesso tempo non distingue il counselor dallo psicologo. Questa dannosa e pericolosa confusione tra psicologo e psicoterapeuta si accentua a partire da pag. 4, ribadendo che (sempre appiattendo la Psicologia sulla psicoterapia) la psicoterapia "opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente", mentre il counselor "è centrato sulla salutogenesi e vòlto alla prevenzione del disagio... in pratica ciò che prevede l'Art 1 della 56/89, la legge istitutiva della professione di Psicologo. E conclude: "il cliente del counselor ha bisogno di un aiuto immediato per trovare sollievo in un momento difficile, per contribuire al proprio benessere, sia PSICOLOGICO che fisico". Fra l'altro, se veramente si fosse trattato di psicoterapia, allora anche rispetto allo psicologo la sentenza non si occupa di approfondire se vi era anche specializzazione in psicoterapia ed iscrizione al relativo albo. In altre parole questa sentenza non solo non tutela la psicologia dall'abuso di professione, ma anzi rischia di essere dannosa e controproducente in quanto assimila lo psicologo allo psicoterapeuta da una parte, ed accorpa invece gli aspetti di sostegno al disagio e promozione del benessere (anche PSICOLOGICO) ai counselor. Ora mi chiedo: ma com'è possibile che i rappresentanti dell'Ordine Lombardia (in firma il Presidente E. Molinari, il Vice G. Gambardella, il Segretario C. Martello, il Tesoriere F. Merlini) non solo non si accorgano di tali pericolosi passaggi, ma anzi usino questa sentenza per gonfiarsi il petto cercando addirittura di farla passare come una grande conquista per la categoria degli Psicologi?
domenica 26 aprile 2009
May e Rogers dicevano altro....??
Il counseling Il counseling è una relazione d’aiuto professionale. Tutto inizia con una richiesta di aiuto che può arrivare al counselor da parte di una persona, una coppia, una famiglia, un gruppo o un’organizzazione, che si trovano in una situazione nuova o difficile da affrontare. Problemi legati alla sfera lavorativa, ai rapporti con i familiari, difficoltà scolastiche, incertezze nel prendere decisioni importanti, momenti di crisi personale: sono solo alcune delle situazioni che possono portare le persone o le organizzazioni a rivolgersi ad un counselor. Il counseling aiuta ad esplorare, progettare e attuare cambiamenti positivi, rimuovendo gli ostacoli cognitivi, emozionali, relazionali che li bloccano ed individuando e potenziando le risorse personali e sociali. Cenni storici La traduzione semplicistica della parola counseling porterebbe all’idea di un consigliere: in realtà la parola counseling non è traducibile in italiano con questo termine. Secondo il Webster’s Dictionary, il counseling è “una pratica o prestazione professionale atta a guidare un individuo verso una migliore comprensione dei suoi problemi e potenzialità attraverso l’uso di principi e metodi psicologici moderni, in particolare la raccolta di dati storici del caso, l’uso di varie tecniche di intervista personale e individuazione di interessi e di attitudini”. Le origini del counseling possono essere rintracciate nella storia dell’assistenza sociale. La figura professionale del counselor prende l’avvio in America rispondendo a tutte quelle persone che pur non “desiderando diventare psicologi o psicoterapeuti svolgono o vogliano svolgere un lavoro che richiede una buona conoscenza della personalità umana”. Approda in Europa negli anni ’70 in Gran Bretagna, sia come servizio di orientamento pedagogico sia come strumento di supporto nei servizi sociali. Nel 1994 nasce la European Association for Counseling (EAC) per rispondere ai bisogni delle diverse nazionalità in Europa e per assistere l’ulteriore sviluppo del counseling come professione in Europa. In Italia, per molti anni, si è operato in questo campo senza una specifica definizione di competenza. Solo negli anni ’70 scuole, istituti e centri di formazione iniziano a preparare dei validi professionisti con competenze di counselor, tale definizione però inizierà ad essere utilizzata solo negli anni ’90. In questi ultimi anni in Italia il counseling ha avuto una grande diffusione anche grazie allo sviluppo di organizzazioni che ne tutelano e garantiscono la qualità. Tra queste: - F.A.I.P. (Federazione italiana associazioni psicoterapia) - S.I.CO. (Società italiana counseling) - RE.I.CO. (Registro italiano counselor) Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) riconosce il counselor come professione non regolamentata (al pari, ad esempio, degli informatici o dei fiscalisti). I fondatori del counseling CARL ROGERS Carl Rogers (Oak Park, Illinois, 8 gennaio 1902 - 4 febbraio 1987), psicologo statunitense. Partendo dal convincimento che il bisogno di autorealizzazione è la motivazione principale del comportamento umano, elaborò una tecnica terapeutica chiamata Terapia non direttiva o Terapia centrata sul cliente. Secondo questa modalità il terapeuta istaura un rapporto di empatia e facilita nel cliente il raggiungimento di una autonoma comprensione della propria realtà psichica. ROLLO MAY ROLLO MAY è il padre della psicologia esistenzialista americana, ha iniziato gli studi a Vienna e ha concluso il dottorato in psicologia e l’analisi didattica a new York. E’ stato il pioniere della psicoterapia. Ha scritto “l’arte del counseling” che per tanti anni è stato l’unico libro dedicato a chi, pur non desiderando diventare psicologo o psicoterapeuta, svolge un lavoro che richiede una certa conoscenza della personalità umana. ABRAHAM MASLOW Abraham Maslow (1900 – 1970) psicologo statunitense. Fondatore della Psicologia Umanistica e, nel 1964 della rivista “Journal of Umanitic Psicology”. Iniziò la propria carriera come psicologo sperimentalista, interessandosi soprattutto del problema della motivazione. Successivamente, divenne il leader di un vasto movimento psicologico, scarsamente penetrato in Europa, ma che ebbe grande successo nelle università del Nord-America degli anni ’60.
Confronto Counsellor vs Psicologo dal sito Cespes di Reggio Emilia
Da www.cespes.re.it “Consigliare gli altri, sia nell'ambito scolastico, religioso, ospedaliero o aziendale, richiede una profonda empatia, la comprensione del carattere e delle tensioni interne della personalità, la capacità di accettare e rispettare gli altri senza falsi moralismi, l'umiltà di non imporre le proprie scelte di vita”. “L’arte del counselling”, Rollo May. Di questi tempi la professione e la professionalità dello psicologo appaiono, nel pensare comune, offuscati e confusi a causa dell’appropriarsi dei suoi compiti da parte di altre professionalità e di “buoni volontari” della psicologia spicciola fatta in casa senza alcun titolo. In questo contesto di confusione di ruoli s’inserisce, nello specifico, l’ambito psicologico del counselling e la figura del counsellor che mai come in questo momento della nostra società moderna può essere uno sbocco utile per nuovi progetti e orientamenti dell’ uomo e del suo contesto di vita. La confusione nasce già da un’errata traduzione del termine, cui segue solitamente una confusione operativa in coloro che si cimentano nella disciplina. La traduzione semplicistica della parola counselling porterebbe all’idea di un consigliare, idea del tutto erronea, poiché in inglese si fa riferimento ai termini consultant o adviser per descrivere la professione di consulente; esperto che fornisce consigli in virtù delle competenze tecniche possedute. La parola counselling non è traducibile in italiano con il termine consigliare o consulenza; non si tratta, infatti, di un’attività centrata sul fornire consigli o pareri personali. Il counsellor non offre soluzioni a risolvere problemi, questo non terrebbe conto delle capacità, anche potenziali, di autodeterminazione dell’altro. Il consiglio è inoltre vissuto dal cliente in una situazione d’inferiorità, come fossero di carattere genitoriali; anche quando non lo sono all’origine questi evocano problemi e temi transferali. Proseguendo nell’intento di chiarire e delimitare il campo del counselling psicologico, è bene distinguere i compiti e gli ambiti, spesso confusi tra loro, del counsellor, dello psicoterapeuta, del coach e del consultant. Nello specifico, secondo S. Van Beekum1, gli aspetti che discriminano questi ruoli, quindi competenze, sono le tattiche e strategie del piano d’intervento e il livello di contratto di lavoro con il cliente. Necessaria è una descrizione dei diversi obiettivi e strategie d’intervento dello psicoterapeuta e del counsellor. Primo tra tutti, il focus principale dei due interventi: in campo clinico c’è una considerazione della problematica in termini di disfunzione psicologica prevalentemente intrapsichica e un invito a lavorare su vissuti regressivi, in ambito di counselling l’attenzione è rivolta ad una dimensione relazionale e del qui e ora della domanda d’aiuto portata dal cliente. Secondo una definizione di M.Novellino2, il counselling tende ad un cambiamento nel cliente nell’intento di favorire il recupero autonomo di soluzioni più produttive rispetto a quelle utilizzate in precedenza; le problematiche in considerazione sono prevalentemente di tipo cognitivo, per cui s’intende favorire lo sviluppo di un efficace abilità di problem-solving. 1 A. Miglionico, S. Van Beekum, P. Vinella, Manuale di comunicazione e counselling, Centro Scientifico Editore,2000 2A. Miglionico, P. Vinella,”Differenze tra counselling, consulenza e psicoterapia”, dalla pagina web: www.sieb96.org/iat/counselling.htm In altre parole per Miglionico e Vinella la confusione dei due campi è esclusivamente metodologica, per cui chiarita la diversità del contratto fatto col cliente e la metodologia utilizzata per rispettare tale contratto. Un professionista che abbia conseguito una formazione sia come psicoterapeuta sia come counsellor si calerà in un ruolo o nell’altro a seconda del setting e contratto. Una volta districato il bandolo dei due ambiti di applicazione della psicoterapia e del counselling, è ben ricordare che l’attività di counsellor sarebbe per natura della formazione dello psicologo di sua competenza. Il concetto dell’attività di counsellor come compito esclusivo della figura dello psicologo è ancora lontano dal raggiungere la consapevolezza anche in chi ha tutti i diritti di calarsi in questo ruolo, e di più ancora in chi pensa di potersi arrangiare in questa attività a seguito di una formazione in counselling conseguita attraverso diversi master, il cui accesso è “riservato” a vari titoli di laurea; alcuni di questi offrono una formazione accademica a coloro che già operano da anni nel settore con il solo titolo di laurea in un qualsiasi corso e il loro bagaglio di esperienza lavorativa a seguito. A testimonianza della grande confusione di ruoli all’interno della disciplina del counselling ci sono le varie definizioni, tutte errate e parziali, date dai vari enti che organizzano tali master. Uno tra tutti così definisce il ruolo di counselor e la sua attività: “La traduzione letterale è consigliare/consigliere. La figura professionale del counselor…si rivolge a tutti coloro che svolgono un’attività che richiede una buona conoscenza della personalità umana ma che non sono né psicologi né psicoterapeuti -già questa frase è fortemente contraddittoria, chi se non lo psicologo è formato per avere una buona conoscenza della personalità umana?- Il counselor è quella persona che in un contesto professionale è in grado di sostenere adeguatamente una relazione con un interlocutore che manifesta temi personali, privati ed emotivamente significativi”. Tutto questo è sicuramente il risultato di una normativa assente riguardante l’ambito del counselling in Italia. Attualmente non esiste nessuna legge che tratti in un qualsiasi modo la professione del counsellor, né alcun Albo Professionale del Counselling o dei Counsellor. D’altra parte la legislazione europea si muove verso un progressivo scioglimento degli ordini, in tale direzione alcuni stati europei come la Francia,l’Inghilterra e altri hanno riconosciuto la professione di Counsellor. Il problema sembra quindi essere in Italia controverso: il riconoscimento della professione di counsellor è impedito dall’assenza di un Ordine ma allo stesso tempo la normativa ordinistica italiana non permette il riconoscimento di tante nuove professioni che appartengono alle rispettive Associazioni di Categoria di riferimento ma che di fatto non sono riconosciute dalla legislazione italiana. Alcune prove a favore di un riconoscimento dell’attività di counselling come competenza specifica dello psicologo. Il Webster’s Dictionary dà la seguente definizione di counselling: “una pratica o prestazione professionale atta a guidare un individuo verso una migliore comprensione dei suoi problemi e potenzialità attraverso l’uso di principi e metodi psicologici moderni, in particolare la raccolta dei dati storici del caso, l’uso di varie tecniche di intervista personale e individuazione di interessi e di attitudini”. Le caratteristiche descritte da May ne “L’arte del counselling” riguardano esplicitamente la figura dello psicologo, le sue inscindibili qualità, dei precisi compiti e doveri riguardo al cliente, per dirla con Rogers, che a lui si rivolge. Ma le definizioni non bastano, anche la storia della nascita della disciplina ci dà indicazioni significative. Il counselling come applicazione nasce nell’ambito dei primi programmi di orientamento professionale, realizzati nel mondo anglosassone della fine dell’ottocento. Il primo trattato sull’argomento risale al 1931 quando lo psicologo statunitense Rollo May, allora consulente psicologo per gli studenti,pubblicò le sue lezioni in un volume dal titolo “L’arte del counseling”. La disciplina deve comunque la sua fortuna a Carl Rogers, il quale negli anni ’40 si dedicò alla stesura di un libro in cui si esplicitava la metodologia e teoria di riferimento per il counselling. Rogers ha donato alla disciplina l’apporto del suo approccio centrato sulla persona che ancora connota la disciplina del counselling. In conclusione la pratica del counselling nasce in ambito psicologico, trae la sua metodologia da questo, e le finalità poste si inseriscono chiaramente nelle aree d’intervento specifiche dello psicologo, perché è impossibile escludere dalla professione psicologica qualsiasi attività che abbia a che fare con la consulenza alla persona!
MASTER UNIVERSITARIO IN INTERVENTI RELAZIONALI IN CONTESTI DI EMERGENZA
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Finalità. Il Master universitario in Interventi Relazionali in Contesti di Emergenza è finalizzato alla preparazione di specialisti in ambito psicologico e pedagogico in grado di agire concretamente e tempestivamente nelle situazioni di emergenza in un'ottica di collaborazione e dialogo con altri professionisti presenti nello specifico contesto. Le competenze psicologiche saranno orientate in particolare all'intervento precoce sulla gestione del lutto, dei traumi e delle dinamiche di gruppo emergenti nei contesti di fuga. Tali figure specialistiche inoltre dovranno essere in grado di progettare e realizzare interventi di educazione psicologico-sanitaria, di continuità scolastica e di normalizzazione della qualità di vita. Saranno anche chiamate ad impostare e sostenere i processi di ricostruzione sociale nel medio periodo. Il Master è rivolto a candidati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale in Psicologia, Scienze della formazione, Scienze politiche, Sociologia, Scienze della cooperazione per lo sviluppo e per la pace. In assenza di una delle suddette lauree è necessario aver maturato esperienze in strutture che intervengono in contesti di emergenza ed essere in possesso di un titolo di laurea quadriennale/quinquennale vecchio ordinamento ovvero di laurea magistrale (3+2). È requisito indispensabile la padronanza di una lingua straniera. Sono ammesse al Master 30 persone.
Corso Prevenzione e gestione dell emergenze ambientali e civili
Corso di Alta Formazione, presente in rete, su Prevenzione e gestione dell emergenze ambientalie civili. Metodologia formativa Psicodinamica. Il corso è promosso da Centro Alfredo Rampi onlus, Psicologi dell'Emergenze Alfredo Rampi "Psic-AR", in collaborazione e patrocinato da ISPESL, Provincia di Roma e dall'Università "Tor Vergata" di Roma.
venerdì 27 febbraio 2009
CRITICHE AL COUNSELING da Wikipedia
Le maggiori critiche all'attività di counseling vengono mosse da una parte della categoria degli psicologi (alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti: la non regolamentazione della professione di counseling nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, codice deontologico, etc.); l'attività di counseling è in realtà attività di consulenza psicologica e, pertanto, i counselor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso (esercizio abusivo della professione); molte competenze del counseling sono competenze proprie alla professione di psicologo e dunque, le stesse scuole di formazione che erogano corsi di counseling a non psicologi, compiono un abuso in riferimento all'art. 21 del codice deontologico degli psicologi;[25] molte competenze del counseling, essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89.[26] Le associazioni di categoria di counseling ed alcune associazioni di categoria di psicologi, sostengono invece che: già l'Antitrust si è espresso nel 1999[27] in seguito ad una segnalazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi;[28] rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) nel 2003 effettua una delibera suggerendo al Ministero della Giustizia di comprendere anche professioni affini alla psicologia tra i propri contribuenti;[29] la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato –nonostante precise accuse rivolte a counselor di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale– abusi di professione da parte di counselor; i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione dell'art. 21 del codice deontologico; già fin dagli anni novanta alcune Regioni italiane[30] hanno depositato il profilo professionale di counselor[senza fonte] –attestato di qualifica professionale e titolo pubblico– senza prevedere tra i requisiti di accesso né la laurea in psicologia né il possesso del titolo di psicologo; il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE[31] offre la possibilità per le associazioni di categoria di counseling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia. La dialettica di questa differenza di posizioni si estrinseca attraverso tre distinti canali: politico-professionale: attraverso la discussione e il dibattito interno alle due categorie; normativo: attraverso pressioni lobbistiche di entrambi gli schieramenti tese a promuovere o meno specifiche leggi; legale: attraverso interventi promossi sia per iniziativa privata (singoli professionisti e associazioni di categoria) che istituzionale (ordine professionale).
La relazione di aiuto, ovvero il Counselling: storia e caratteristiche di una giovane disciplina della relazione e della comunicazione
a cura di: F. Montefinese http://www.naturaemente.net/Counselling.html (...)E’ possibile intuire come le difficoltà per una così giovane disciplina della comunicazione e della relazione di aiuto siano tante. In modo particolare possono essere riassunte come una invadenza di campo, vale a dire di concetti, metodologie e operatività che riguardano altre discipline di intervento per la salute mentale, tra le quali per esempio la Psicoterapia e più in generale la Psicologia. Per esempio le maggiori critiche all'attività di Counselling vengono mosse da una parte della categoria degli Psicologi (alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti: la non regolamentazione della professione di Counselling nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, codice deontologico, etc.); l'attività di Counselling è in realtà attività di consulenza psicologica e, pertanto, i Counsellor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso (esercizio abusivo della professione); molte competenze del Counselling sono competenze proprie alla professione di psicologo e dunque, le stesse scuole di formazione che erogano corsi di Counselling a non psicologi, compiono un abuso in riferimento all'art. 21 del codice deontologico degli psicologi; molte competenze del Counselling, essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89. Altre associazioni di categoria di Counselling ed alcune associazioni di categoria di Psicologi, sostengono invece che: già l'Antitrust si è espresso nel ‘99 in seguito ad una segnalazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) nel 2003 effettua una delibera suggerendo al Ministero della Giustizia di comprendere anche professioni affini alla psicologia tra i propri contribuenti; la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato –nonostante precise accuse rivolte a Counsellor di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale – abusi di professione da parte di Counsellor; i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione dell'art. 21 del codice deontologico; già fin dagli anni ’90 è stato stilato il profilo professionale di Counsellor da parte di alcune Regioni italiane, depositando l’ attestato di qualifica professionale e titolo pubblico senza prevedere tra i requisiti di accesso né la laurea in psicologia né il possesso del titolo di psicologo; il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE offre la possibilità per le associazioni di categoria di Counselling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia.
DENUNCE E SENTENZE
DENUNCE E SENTENZE dalla S.I.C.O Una delle domande che più volte ci è stata posta è stata: Un Counselor può fare questa attività o rischia qualche denuncia perché la professione non è riconosciuta? Chi ha partecipato al nostro congresso del giugno 2003 ricorderà che chiudemmo quell’esperienza consapevoli che una legge, che potesse riconoscere le nuove professioni o che riorganizzasse le professioni intellettuali nel suo insieme, sarebbe stata molto lontana nella realtà politica Italiana. Ci dicemmo che avremmo portato avanti, come era stato fatto fino ad allora, la nostra autoregolamentazione essendo questa strutturata nel totale rispetto delle leggi italiane e delle direttive europee. Eravamo certi che il lavoro fatto da tutti coloro che avevano partecipato all’organizzazione delle nostre normative interne era giusto e giuridicamente corretto. Ebbene, i fatti (e non le false promesse, le facilonerie, le prese di posizione di potere ecc) ci hanno dato ragione. Circa quattro anni fa, due nostri soci regolarmente iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. come Supervisor Counselor Clinici (livello professionale massimo), hanno ricevuto una lettera dall’Ordine degli Psicologi di (omissis) nella quale veniva chiesto loro di presentare la lista dei docenti della scuola da loro diretta per una verifica di competenza. I suddetti hanno comunicato che non erano tenuti a rispondere alle richieste fatte, non essendo soggetti iscritti all’Ordine degli Psicologi. Se l’Ordine in questione avesse voluto informazioni sui singoli o sulla scuola avrebbe potuto rivolgersi alla S.I.Co. che è invece la loro associazione professionale di categoria di riferimento. La S.I.Co. non fu interpellata, invece, a seguito della risposta inviata, fu effettuata una denuncia per abuso di professione nei confronti di queste persone con relativa indagine istruttoria dei NAS e conseguente causa penale. E’ iniziata a questo punto una stretta collaborazione tra i nostri colleghi e la S.I.Co. La difesa è stata impostata sul concetto che il counseling ha una sua matrice scientifica indipendente e la professione, anch’essa indipendente e autonoma, è stata autoregolamentata dalla S.I.Co. quale Associazione professionale di categoria. Lo statuto ed il regolamento interno della S.I.Co., la personalità giuridica e dunque il riconoscimento giuridico da parte dello Stato dell’associazione professionale, la non obbligatorietà all’iscrizione (e questo è un elemento molto importante nel concetto di rispetto liberale, della condivisine per scelta, da parte degli iscritti dei regolamenti della propria associazione di riferimento), sono stati tra gli altri gli elementi portati. Personalmente, su richiesta della difesa, ho rappresentato la S.I.Co. come consulente di parte durante il processo. L’articolazione di questa difesa, dopo quattro anni (questo è il tempo che è durato il processo) ha fatto esprimere il giudice in una assoluzione totale nei confronti dei nostri colleghi perché il fatto non sussiste. A seguito di tutto ciò, dunque, possiamo riaffermare che la professione del counseling può essere confermata indipendente e autonoma in funzione dell’autoregolamentazione che i Soci della S.I.Co. si sono data. Il merito di questo riconoscimento va a tutti Soci iscritti che hanno creduto, condiviso e soprattutto contribuito a organizzare e strutturare la S.I.Co. Questo accadimento NON è una vittoria su questo o su quello, questa sentenza dà semplicemente ragione alla competenza ed al rigore professionale dei nostri soci, verso una visione più moderna e attuale delle figure professionali che sono presenti sul mercato del lavoro. Attenzione! Questa sentenza non riconosce la professione del counseling ma una attività professionale svolta da professionisti iscritti alla S.I.Co. associazione professionale di categoria che ha determinate caratteristiche rese ufficialmente note in totale trasparenza. E’ anche opportuno precisare che la S.I.Co. potrà garantire e affiancare esclusivamente gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. e non ad altre associazioni o professionisti con altre formazioni. Un affettuoso saluto di compartecipazione e di stima della competenza professionale e della dignità dimostrata, lo rivolgiamo agli attori di questa vicenda, i quali hanno subito un gravissimo attacco professionale totalmente gratuito. Chissà se questa azione possa essere annoverata nei casi di concorrenza sleale. Mah!
Il senso dei prossimi 3 articoli
Il senso dei prossimi 3 articoli sta nella polemica innescata da alcune associazioni, che si definiscono difensori della professione dello Psicologo, che sostengono che tecniche e contenuti psicologici non possono essere insegnati a chi Psicologo non è, come è ben descritto dall'art. 21 del Codice Deontologico dello Psicologo. Sottolineo che i Master che seguono sono tenuti da Psicologi e sono Master Universitari. Dopo troverete l'articolo 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana che ha invalidato sentenze contro scuole di counselling.
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA – MANAGEMENT PSICOLOGICO DEGLI EVENTI STRESSANTI E CATASTROFICI
UNO DEI PRIMI MASTER, FORSE IL PRIMO, DELL'ALLORA STIMATA DOTT.SSA AXIA. UNIVERSITA’ DI PADOVA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA TITOLO DI ACCESSO: Lauree vecchio ordinamento Tutte le Facoltà; Laurea specialistica nuovo ordinamento Tutte le Classi MODALITA’ DI ACCESSO numero programmato (posti disponibili:18/35) Selezione titoli; Curriculum, Pubblicazioni (compresa tesi di laurea), Esperienze professionali, Altri titoli del candidato; Requisiti preferenziali: Laurea quinquennale vecchio ordinamento o specialistica in Psicologia
Master in Interventi relazionali in contesti di emergenza e ricostruzione
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE - MILANO 2008-2009. Il Master universitario di II livello in interventi relazionali in contesti di emergenza è finalizzato alla preparazione di specialisti in ambito psicologico e pedagogico in grado di agire concretamente e tempestivamente nelle situazioni di emergenza in un'ottica di collaborazione e dialogo con altri professionisti presenti nello specifico contesto. Le competenze psicologiche saranno orientate in particolare all'intervento precoce sulla gestione del lutto, dei traumi, del dolore, delle dinamiche di gruppo emergenti nei contesti di fuga e della violenza con particolare attenzione al tema dell'abuso. Tali figure specialistiche inoltre dovranno essere in grado di progettare e realizzare interventi di educazione sanitaria, di continuità scolastica e di normalizzazione della qualità di vita. Saranno anche chiamate ad impostare e sostenere i processi di ricostruzione sociale nel medio periodo. Il Master è rivolto a psicologi, educatori, sociologi e operatori nell'ambito socio-educativo, no profit e della protezione civile. Sono ammessi al massimo 20 iscritti in possesso di una delle seguenti lauree: Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze politiche, Sociologia, Scienze della cooperazione per lo sviluppo e per la pace. In assenza di una delle suddette lauree è necessario aver maturato esperienze in strutture che intervengono in contesti di emergenza ed essere in possesso di un titolo di laurea quinquennale. La selezione sarà realizzata sulla base dei titoli e di una valutazione psicoattitudinale.
Psicologia delle emergenze e psicotraumatologia
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO, UNIVERSITA' DI PARMA 2008-2009. Art. 2 Requisiti e modalità di ammissione al concorso Il Corso per Master Universitario è a numero programmato. Il numero minimo di iscritti per attivare il Corso è fissato in 18 unità, mentre il numero massimo è di 50 partecipanti. Requisiti: L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, alla data della selezione, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio del Vecchio Ordinamento o della Laurea Specialistica o della Laurea Magistrale in: Psicologia, Medicina e Chirurgia, Scienze infermieristiche ed ostetriche, Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive ed adattative, Ingegneria, Servizio Sociale e qualsiasi altro Corso di laurea del Vecchio Ordinamento o della Laurea Specialistica o della Laurea Magistrale purché supportata da un curriculum pertinente.
Art. 33 Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 21 Codice Deontologico Psicologi Italiani
Articolo 21 Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
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