venerdì 27 febbraio 2009
CRITICHE AL COUNSELING da Wikipedia
Le maggiori critiche all'attività di counseling vengono mosse da una parte della categoria degli psicologi (alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti: la non regolamentazione della professione di counseling nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, codice deontologico, etc.); l'attività di counseling è in realtà attività di consulenza psicologica e, pertanto, i counselor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso (esercizio abusivo della professione); molte competenze del counseling sono competenze proprie alla professione di psicologo e dunque, le stesse scuole di formazione che erogano corsi di counseling a non psicologi, compiono un abuso in riferimento all'art. 21 del codice deontologico degli psicologi;[25] molte competenze del counseling, essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89.[26] Le associazioni di categoria di counseling ed alcune associazioni di categoria di psicologi, sostengono invece che: già l'Antitrust si è espresso nel 1999[27] in seguito ad una segnalazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi;[28] rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) nel 2003 effettua una delibera suggerendo al Ministero della Giustizia di comprendere anche professioni affini alla psicologia tra i propri contribuenti;[29] la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato –nonostante precise accuse rivolte a counselor di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale– abusi di professione da parte di counselor; i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione dell'art. 21 del codice deontologico; già fin dagli anni novanta alcune Regioni italiane[30] hanno depositato il profilo professionale di counselor[senza fonte] –attestato di qualifica professionale e titolo pubblico– senza prevedere tra i requisiti di accesso né la laurea in psicologia né il possesso del titolo di psicologo; il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE[31] offre la possibilità per le associazioni di categoria di counseling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia. La dialettica di questa differenza di posizioni si estrinseca attraverso tre distinti canali: politico-professionale: attraverso la discussione e il dibattito interno alle due categorie; normativo: attraverso pressioni lobbistiche di entrambi gli schieramenti tese a promuovere o meno specifiche leggi; legale: attraverso interventi promossi sia per iniziativa privata (singoli professionisti e associazioni di categoria) che istituzionale (ordine professionale).
La relazione di aiuto, ovvero il Counselling: storia e caratteristiche di una giovane disciplina della relazione e della comunicazione
a cura di: F. Montefinese http://www.naturaemente.net/Counselling.html (...)E’ possibile intuire come le difficoltà per una così giovane disciplina della comunicazione e della relazione di aiuto siano tante. In modo particolare possono essere riassunte come una invadenza di campo, vale a dire di concetti, metodologie e operatività che riguardano altre discipline di intervento per la salute mentale, tra le quali per esempio la Psicoterapia e più in generale la Psicologia. Per esempio le maggiori critiche all'attività di Counselling vengono mosse da una parte della categoria degli Psicologi (alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti: la non regolamentazione della professione di Counselling nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, codice deontologico, etc.); l'attività di Counselling è in realtà attività di consulenza psicologica e, pertanto, i Counsellor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso (esercizio abusivo della professione); molte competenze del Counselling sono competenze proprie alla professione di psicologo e dunque, le stesse scuole di formazione che erogano corsi di Counselling a non psicologi, compiono un abuso in riferimento all'art. 21 del codice deontologico degli psicologi; molte competenze del Counselling, essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89. Altre associazioni di categoria di Counselling ed alcune associazioni di categoria di Psicologi, sostengono invece che: già l'Antitrust si è espresso nel ‘99 in seguito ad una segnalazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) nel 2003 effettua una delibera suggerendo al Ministero della Giustizia di comprendere anche professioni affini alla psicologia tra i propri contribuenti; la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato –nonostante precise accuse rivolte a Counsellor di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale – abusi di professione da parte di Counsellor; i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione dell'art. 21 del codice deontologico; già fin dagli anni ’90 è stato stilato il profilo professionale di Counsellor da parte di alcune Regioni italiane, depositando l’ attestato di qualifica professionale e titolo pubblico senza prevedere tra i requisiti di accesso né la laurea in psicologia né il possesso del titolo di psicologo; il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE offre la possibilità per le associazioni di categoria di Counselling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia.
DENUNCE E SENTENZE
DENUNCE E SENTENZE dalla S.I.C.O Una delle domande che più volte ci è stata posta è stata: Un Counselor può fare questa attività o rischia qualche denuncia perché la professione non è riconosciuta? Chi ha partecipato al nostro congresso del giugno 2003 ricorderà che chiudemmo quell’esperienza consapevoli che una legge, che potesse riconoscere le nuove professioni o che riorganizzasse le professioni intellettuali nel suo insieme, sarebbe stata molto lontana nella realtà politica Italiana. Ci dicemmo che avremmo portato avanti, come era stato fatto fino ad allora, la nostra autoregolamentazione essendo questa strutturata nel totale rispetto delle leggi italiane e delle direttive europee. Eravamo certi che il lavoro fatto da tutti coloro che avevano partecipato all’organizzazione delle nostre normative interne era giusto e giuridicamente corretto. Ebbene, i fatti (e non le false promesse, le facilonerie, le prese di posizione di potere ecc) ci hanno dato ragione. Circa quattro anni fa, due nostri soci regolarmente iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. come Supervisor Counselor Clinici (livello professionale massimo), hanno ricevuto una lettera dall’Ordine degli Psicologi di (omissis) nella quale veniva chiesto loro di presentare la lista dei docenti della scuola da loro diretta per una verifica di competenza. I suddetti hanno comunicato che non erano tenuti a rispondere alle richieste fatte, non essendo soggetti iscritti all’Ordine degli Psicologi. Se l’Ordine in questione avesse voluto informazioni sui singoli o sulla scuola avrebbe potuto rivolgersi alla S.I.Co. che è invece la loro associazione professionale di categoria di riferimento. La S.I.Co. non fu interpellata, invece, a seguito della risposta inviata, fu effettuata una denuncia per abuso di professione nei confronti di queste persone con relativa indagine istruttoria dei NAS e conseguente causa penale. E’ iniziata a questo punto una stretta collaborazione tra i nostri colleghi e la S.I.Co. La difesa è stata impostata sul concetto che il counseling ha una sua matrice scientifica indipendente e la professione, anch’essa indipendente e autonoma, è stata autoregolamentata dalla S.I.Co. quale Associazione professionale di categoria. Lo statuto ed il regolamento interno della S.I.Co., la personalità giuridica e dunque il riconoscimento giuridico da parte dello Stato dell’associazione professionale, la non obbligatorietà all’iscrizione (e questo è un elemento molto importante nel concetto di rispetto liberale, della condivisine per scelta, da parte degli iscritti dei regolamenti della propria associazione di riferimento), sono stati tra gli altri gli elementi portati. Personalmente, su richiesta della difesa, ho rappresentato la S.I.Co. come consulente di parte durante il processo. L’articolazione di questa difesa, dopo quattro anni (questo è il tempo che è durato il processo) ha fatto esprimere il giudice in una assoluzione totale nei confronti dei nostri colleghi perché il fatto non sussiste. A seguito di tutto ciò, dunque, possiamo riaffermare che la professione del counseling può essere confermata indipendente e autonoma in funzione dell’autoregolamentazione che i Soci della S.I.Co. si sono data. Il merito di questo riconoscimento va a tutti Soci iscritti che hanno creduto, condiviso e soprattutto contribuito a organizzare e strutturare la S.I.Co. Questo accadimento NON è una vittoria su questo o su quello, questa sentenza dà semplicemente ragione alla competenza ed al rigore professionale dei nostri soci, verso una visione più moderna e attuale delle figure professionali che sono presenti sul mercato del lavoro. Attenzione! Questa sentenza non riconosce la professione del counseling ma una attività professionale svolta da professionisti iscritti alla S.I.Co. associazione professionale di categoria che ha determinate caratteristiche rese ufficialmente note in totale trasparenza. E’ anche opportuno precisare che la S.I.Co. potrà garantire e affiancare esclusivamente gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. e non ad altre associazioni o professionisti con altre formazioni. Un affettuoso saluto di compartecipazione e di stima della competenza professionale e della dignità dimostrata, lo rivolgiamo agli attori di questa vicenda, i quali hanno subito un gravissimo attacco professionale totalmente gratuito. Chissà se questa azione possa essere annoverata nei casi di concorrenza sleale. Mah!
Il senso dei prossimi 3 articoli
Il senso dei prossimi 3 articoli sta nella polemica innescata da alcune associazioni, che si definiscono difensori della professione dello Psicologo, che sostengono che tecniche e contenuti psicologici non possono essere insegnati a chi Psicologo non è, come è ben descritto dall'art. 21 del Codice Deontologico dello Psicologo. Sottolineo che i Master che seguono sono tenuti da Psicologi e sono Master Universitari. Dopo troverete l'articolo 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana che ha invalidato sentenze contro scuole di counselling.
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA – MANAGEMENT PSICOLOGICO DEGLI EVENTI STRESSANTI E CATASTROFICI
UNO DEI PRIMI MASTER, FORSE IL PRIMO, DELL'ALLORA STIMATA DOTT.SSA AXIA. UNIVERSITA’ DI PADOVA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA TITOLO DI ACCESSO: Lauree vecchio ordinamento Tutte le Facoltà; Laurea specialistica nuovo ordinamento Tutte le Classi MODALITA’ DI ACCESSO numero programmato (posti disponibili:18/35) Selezione titoli; Curriculum, Pubblicazioni (compresa tesi di laurea), Esperienze professionali, Altri titoli del candidato; Requisiti preferenziali: Laurea quinquennale vecchio ordinamento o specialistica in Psicologia
Master in Interventi relazionali in contesti di emergenza e ricostruzione
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE - MILANO 2008-2009. Il Master universitario di II livello in interventi relazionali in contesti di emergenza è finalizzato alla preparazione di specialisti in ambito psicologico e pedagogico in grado di agire concretamente e tempestivamente nelle situazioni di emergenza in un'ottica di collaborazione e dialogo con altri professionisti presenti nello specifico contesto. Le competenze psicologiche saranno orientate in particolare all'intervento precoce sulla gestione del lutto, dei traumi, del dolore, delle dinamiche di gruppo emergenti nei contesti di fuga e della violenza con particolare attenzione al tema dell'abuso. Tali figure specialistiche inoltre dovranno essere in grado di progettare e realizzare interventi di educazione sanitaria, di continuità scolastica e di normalizzazione della qualità di vita. Saranno anche chiamate ad impostare e sostenere i processi di ricostruzione sociale nel medio periodo. Il Master è rivolto a psicologi, educatori, sociologi e operatori nell'ambito socio-educativo, no profit e della protezione civile. Sono ammessi al massimo 20 iscritti in possesso di una delle seguenti lauree: Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze politiche, Sociologia, Scienze della cooperazione per lo sviluppo e per la pace. In assenza di una delle suddette lauree è necessario aver maturato esperienze in strutture che intervengono in contesti di emergenza ed essere in possesso di un titolo di laurea quinquennale. La selezione sarà realizzata sulla base dei titoli e di una valutazione psicoattitudinale.
Psicologia delle emergenze e psicotraumatologia
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO, UNIVERSITA' DI PARMA 2008-2009. Art. 2 Requisiti e modalità di ammissione al concorso Il Corso per Master Universitario è a numero programmato. Il numero minimo di iscritti per attivare il Corso è fissato in 18 unità, mentre il numero massimo è di 50 partecipanti. Requisiti: L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, alla data della selezione, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio del Vecchio Ordinamento o della Laurea Specialistica o della Laurea Magistrale in: Psicologia, Medicina e Chirurgia, Scienze infermieristiche ed ostetriche, Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive ed adattative, Ingegneria, Servizio Sociale e qualsiasi altro Corso di laurea del Vecchio Ordinamento o della Laurea Specialistica o della Laurea Magistrale purché supportata da un curriculum pertinente.
Art. 33 Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 21 Codice Deontologico Psicologi Italiani
Articolo 21 Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
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