venerdì 27 febbraio 2009
CRITICHE AL COUNSELING da Wikipedia
Le maggiori critiche all'attività di counseling vengono mosse da una parte della categoria degli psicologi (alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti: la non regolamentazione della professione di counseling nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, codice deontologico, etc.); l'attività di counseling è in realtà attività di consulenza psicologica e, pertanto, i counselor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso (esercizio abusivo della professione); molte competenze del counseling sono competenze proprie alla professione di psicologo e dunque, le stesse scuole di formazione che erogano corsi di counseling a non psicologi, compiono un abuso in riferimento all'art. 21 del codice deontologico degli psicologi;[25] molte competenze del counseling, essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89.[26] Le associazioni di categoria di counseling ed alcune associazioni di categoria di psicologi, sostengono invece che: già l'Antitrust si è espresso nel 1999[27] in seguito ad una segnalazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi;[28] rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) nel 2003 effettua una delibera suggerendo al Ministero della Giustizia di comprendere anche professioni affini alla psicologia tra i propri contribuenti;[29] la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato –nonostante precise accuse rivolte a counselor di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale– abusi di professione da parte di counselor; i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione dell'art. 21 del codice deontologico; già fin dagli anni novanta alcune Regioni italiane[30] hanno depositato il profilo professionale di counselor[senza fonte] –attestato di qualifica professionale e titolo pubblico– senza prevedere tra i requisiti di accesso né la laurea in psicologia né il possesso del titolo di psicologo; il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE[31] offre la possibilità per le associazioni di categoria di counseling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia. La dialettica di questa differenza di posizioni si estrinseca attraverso tre distinti canali: politico-professionale: attraverso la discussione e il dibattito interno alle due categorie; normativo: attraverso pressioni lobbistiche di entrambi gli schieramenti tese a promuovere o meno specifiche leggi; legale: attraverso interventi promossi sia per iniziativa privata (singoli professionisti e associazioni di categoria) che istituzionale (ordine professionale).
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