venerdì 27 febbraio 2009
La relazione di aiuto, ovvero il Counselling: storia e caratteristiche di una giovane disciplina della relazione e della comunicazione
a cura di: F. Montefinese http://www.naturaemente.net/Counselling.html (...)E’ possibile intuire come le difficoltà per una così giovane disciplina della comunicazione e della relazione di aiuto siano tante. In modo particolare possono essere riassunte come una invadenza di campo, vale a dire di concetti, metodologie e operatività che riguardano altre discipline di intervento per la salute mentale, tra le quali per esempio la Psicoterapia e più in generale la Psicologia. Per esempio le maggiori critiche all'attività di Counselling vengono mosse da una parte della categoria degli Psicologi (alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti: la non regolamentazione della professione di Counselling nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, codice deontologico, etc.); l'attività di Counselling è in realtà attività di consulenza psicologica e, pertanto, i Counsellor che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso (esercizio abusivo della professione); molte competenze del Counselling sono competenze proprie alla professione di psicologo e dunque, le stesse scuole di formazione che erogano corsi di Counselling a non psicologi, compiono un abuso in riferimento all'art. 21 del codice deontologico degli psicologi; molte competenze del Counselling, essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89. Altre associazioni di categoria di Counselling ed alcune associazioni di categoria di Psicologi, sostengono invece che: già l'Antitrust si è espresso nel ‘99 in seguito ad una segnalazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) nel 2003 effettua una delibera suggerendo al Ministero della Giustizia di comprendere anche professioni affini alla psicologia tra i propri contribuenti; la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato –nonostante precise accuse rivolte a Counsellor di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale – abusi di professione da parte di Counsellor; i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione dell'art. 21 del codice deontologico; già fin dagli anni ’90 è stato stilato il profilo professionale di Counsellor da parte di alcune Regioni italiane, depositando l’ attestato di qualifica professionale e titolo pubblico senza prevedere tra i requisiti di accesso né la laurea in psicologia né il possesso del titolo di psicologo; il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE offre la possibilità per le associazioni di categoria di Counselling di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia.
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