domenica 26 aprile 2009

Confronto Counsellor vs Psicologo dal sito Cespes di Reggio Emilia

Da www.cespes.re.it “Consigliare gli altri, sia nell'ambito scolastico, religioso, ospedaliero o aziendale, richiede una profonda empatia, la comprensione del carattere e delle tensioni interne della personalità, la capacità di accettare e rispettare gli altri senza falsi moralismi, l'umiltà di non imporre le proprie scelte di vita”. “L’arte del counselling”, Rollo May. Di questi tempi la professione e la professionalità dello psicologo appaiono, nel pensare comune, offuscati e confusi a causa dell’appropriarsi dei suoi compiti da parte di altre professionalità e di “buoni volontari” della psicologia spicciola fatta in casa senza alcun titolo. In questo contesto di confusione di ruoli s’inserisce, nello specifico, l’ambito psicologico del counselling e la figura del counsellor che mai come in questo momento della nostra società moderna può essere uno sbocco utile per nuovi progetti e orientamenti dell’ uomo e del suo contesto di vita. La confusione nasce già da un’errata traduzione del termine, cui segue solitamente una confusione operativa in coloro che si cimentano nella disciplina. La traduzione semplicistica della parola counselling porterebbe all’idea di un consigliare, idea del tutto erronea, poiché in inglese si fa riferimento ai termini consultant o adviser per descrivere la professione di consulente; esperto che fornisce consigli in virtù delle competenze tecniche possedute. La parola counselling non è traducibile in italiano con il termine consigliare o consulenza; non si tratta, infatti, di un’attività centrata sul fornire consigli o pareri personali. Il counsellor non offre soluzioni a risolvere problemi, questo non terrebbe conto delle capacità, anche potenziali, di autodeterminazione dell’altro. Il consiglio è inoltre vissuto dal cliente in una situazione d’inferiorità, come fossero di carattere genitoriali; anche quando non lo sono all’origine questi evocano problemi e temi transferali. Proseguendo nell’intento di chiarire e delimitare il campo del counselling psicologico, è bene distinguere i compiti e gli ambiti, spesso confusi tra loro, del counsellor, dello psicoterapeuta, del coach e del consultant. Nello specifico, secondo S. Van Beekum1, gli aspetti che discriminano questi ruoli, quindi competenze, sono le tattiche e strategie del piano d’intervento e il livello di contratto di lavoro con il cliente. Necessaria è una descrizione dei diversi obiettivi e strategie d’intervento dello psicoterapeuta e del counsellor. Primo tra tutti, il focus principale dei due interventi: in campo clinico c’è una considerazione della problematica in termini di disfunzione psicologica prevalentemente intrapsichica e un invito a lavorare su vissuti regressivi, in ambito di counselling l’attenzione è rivolta ad una dimensione relazionale e del qui e ora della domanda d’aiuto portata dal cliente. Secondo una definizione di M.Novellino2, il counselling tende ad un cambiamento nel cliente nell’intento di favorire il recupero autonomo di soluzioni più produttive rispetto a quelle utilizzate in precedenza; le problematiche in considerazione sono prevalentemente di tipo cognitivo, per cui s’intende favorire lo sviluppo di un efficace abilità di problem-solving. 1 A. Miglionico, S. Van Beekum, P. Vinella, Manuale di comunicazione e counselling, Centro Scientifico Editore,2000 2A. Miglionico, P. Vinella,”Differenze tra counselling, consulenza e psicoterapia”, dalla pagina web: www.sieb96.org/iat/counselling.htm In altre parole per Miglionico e Vinella la confusione dei due campi è esclusivamente metodologica, per cui chiarita la diversità del contratto fatto col cliente e la metodologia utilizzata per rispettare tale contratto. Un professionista che abbia conseguito una formazione sia come psicoterapeuta sia come counsellor si calerà in un ruolo o nell’altro a seconda del setting e contratto. Una volta districato il bandolo dei due ambiti di applicazione della psicoterapia e del counselling, è ben ricordare che l’attività di counsellor sarebbe per natura della formazione dello psicologo di sua competenza. Il concetto dell’attività di counsellor come compito esclusivo della figura dello psicologo è ancora lontano dal raggiungere la consapevolezza anche in chi ha tutti i diritti di calarsi in questo ruolo, e di più ancora in chi pensa di potersi arrangiare in questa attività a seguito di una formazione in counselling conseguita attraverso diversi master, il cui accesso è “riservato” a vari titoli di laurea; alcuni di questi offrono una formazione accademica a coloro che già operano da anni nel settore con il solo titolo di laurea in un qualsiasi corso e il loro bagaglio di esperienza lavorativa a seguito. A testimonianza della grande confusione di ruoli all’interno della disciplina del counselling ci sono le varie definizioni, tutte errate e parziali, date dai vari enti che organizzano tali master. Uno tra tutti così definisce il ruolo di counselor e la sua attività: “La traduzione letterale è consigliare/consigliere. La figura professionale del counselor…si rivolge a tutti coloro che svolgono un’attività che richiede una buona conoscenza della personalità umana ma che non sono né psicologi né psicoterapeuti -già questa frase è fortemente contraddittoria, chi se non lo psicologo è formato per avere una buona conoscenza della personalità umana?- Il counselor è quella persona che in un contesto professionale è in grado di sostenere adeguatamente una relazione con un interlocutore che manifesta temi personali, privati ed emotivamente significativi”. Tutto questo è sicuramente il risultato di una normativa assente riguardante l’ambito del counselling in Italia. Attualmente non esiste nessuna legge che tratti in un qualsiasi modo la professione del counsellor, né alcun Albo Professionale del Counselling o dei Counsellor. D’altra parte la legislazione europea si muove verso un progressivo scioglimento degli ordini, in tale direzione alcuni stati europei come la Francia,l’Inghilterra e altri hanno riconosciuto la professione di Counsellor. Il problema sembra quindi essere in Italia controverso: il riconoscimento della professione di counsellor è impedito dall’assenza di un Ordine ma allo stesso tempo la normativa ordinistica italiana non permette il riconoscimento di tante nuove professioni che appartengono alle rispettive Associazioni di Categoria di riferimento ma che di fatto non sono riconosciute dalla legislazione italiana. Alcune prove a favore di un riconoscimento dell’attività di counselling come competenza specifica dello psicologo. Il Webster’s Dictionary dà la seguente definizione di counselling: “una pratica o prestazione professionale atta a guidare un individuo verso una migliore comprensione dei suoi problemi e potenzialità attraverso l’uso di principi e metodi psicologici moderni, in particolare la raccolta dei dati storici del caso, l’uso di varie tecniche di intervista personale e individuazione di interessi e di attitudini”. Le caratteristiche descritte da May ne “L’arte del counselling” riguardano esplicitamente la figura dello psicologo, le sue inscindibili qualità, dei precisi compiti e doveri riguardo al cliente, per dirla con Rogers, che a lui si rivolge. Ma le definizioni non bastano, anche la storia della nascita della disciplina ci dà indicazioni significative. Il counselling come applicazione nasce nell’ambito dei primi programmi di orientamento professionale, realizzati nel mondo anglosassone della fine dell’ottocento. Il primo trattato sull’argomento risale al 1931 quando lo psicologo statunitense Rollo May, allora consulente psicologo per gli studenti,pubblicò le sue lezioni in un volume dal titolo “L’arte del counseling”. La disciplina deve comunque la sua fortuna a Carl Rogers, il quale negli anni ’40 si dedicò alla stesura di un libro in cui si esplicitava la metodologia e teoria di riferimento per il counselling. Rogers ha donato alla disciplina l’apporto del suo approccio centrato sulla persona che ancora connota la disciplina del counselling. In conclusione la pratica del counselling nasce in ambito psicologico, trae la sua metodologia da questo, e le finalità poste si inseriscono chiaramente nelle aree d’intervento specifiche dello psicologo, perché è impossibile escludere dalla professione psicologica qualsiasi attività che abbia a che fare con la consulenza alla persona!

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