domenica 2 agosto 2009

ABUSO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO:A MILANO PRIMA CONDANNA PENALE PER UN COUNSELOR

Milano, 11 giugno 2009 - La IX sezione penale del Tribunale di Milano (giudice: dr.ssa Annamaria Gatto) ha condannato un counselor per esercizio abusivo della professione di psicologo. Ha altresì condannato per concorso nello stesso reato lo psicologo con il quale il counselor aveva svolto una psicoterapia nei confronti di un minore. In relazione alla condanna - a due mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati – è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il prof. Enrico Molinari, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia, commentando la sentenza afferma che essa “ha una notevole rilevanza essendo la prima del genere e che, oltre a tutelare la professione, si pone nella prospettiva di garantire ai cittadini che necessitano di interventi psicologici prestazioni di qualità e ‘certificate’ dalla appartenenza alla comunità professionale prevista dalla Legge n.56 del 1989 istitutiva dell’Ordine degli psicologi”. La decisione del Tribunale di Milano ha riguardato una vicenda svoltasi negli anni scorsi, in cui il counselor condannato aveva trattato un minore affetto da gravi problemi di comportamento e di identità sessuale, mentre lo psicologo condannato aveva trattato i genitori. Entrambi avevano condotto incontri congiunti con i genitori. Nella motivazione della sentenza, di cui per motivi di privacy non si riportano nomi, in merito alla definizione di attività di counseling si specifica, fra l’altro, che: “dalla letteratura in materia si rileva che il counseling è ‘un’attività professionale, basata su interventi di comunicazione interpersonale, volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell’utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali e istituzionali’ e che il counselor, secondo la definizione adottata dal CNEL e fornita dalla S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) è una ‘figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità’…L’istruttoria dibattimentale, però, ha dimostrato con evidenza che il lavoro di equipe svolto nei confronti del “figlio” e dei suoi genitori non è stato un intervento di counseling.” La ricostruzione della vicenda operata dal “padre”, in base alla sentenza, è la seguente: “…Il teste ha dichiarato che sin dal primo incontro aveva chiesto al “counselor” una presa in carico terapeutica del “figlio” prospettandogli non solo i suoi numerosi e gravi disturbi comportamentali ma anche la necessità che aveva, in quanto genitore, di capire come affrontare il problema della transessualità del figlio volendo fornirgli il suo appoggio nel caso che avesse deciso di cambiare sesso ma temendo, nel contempo, di condurlo ad una scelta per la quale non era, probabilmente, ancora pronto. A fronte di tale richiesta gli era stato prospettato un lavoro di equipe nel quale il “counselor” avrebbe preso in carico “figlio” e il “collega” psicologo i genitori. Si erano, poi, concordati incontri congiunti tra il “counselor” , lo psicologo ed i genitori, incontri che, per il numero, la frequenza ed il contenuto come descritto dal denunciante, non possono ritenersi di mera restituzione ai genitori del lavoro di counseling asseritamente svolto con il minore.Sul punto lo psicologo ha dichiarato che normalmente il lavoro di equipe prevede un colloquio dello psicologo con i genitori ed il minore, tre o quattro incontri del minore con il counselor ed un primo incontro di restituzione ai genitori cui, in casi particolari, seguono altri incontri. Nel corso di tali ultimi colloqui poi - come si è visto - si discuteva proprio dell’andamento della terapia seguita da “figlio” e dei problemi in quella sede emersi. Il numero, la frequenza delle sedute di “figlio” con counselor sono già indicativi del fatto che l’intervento dell’imputato non era un counseling. Ancora va ricordato, sempre a sostegno dell’ipotesi accusatoria, quanto si è detto in precedenza in ordine alla natura e contenuto dei colloqui avuti dagli imputati con i “genitori”, colloqui che da quanto emerso appaiono con evidenza di restituzione del contenuto delle sedute di “figlio” con il “counselor” ma anche di elaborazione di tale contenuto e progettazione del lavoro di presa in carico terapeutica. Si tratta, in sostanza, di colloqui tipici del lavoro di equipe psicoterapeutico. La legge 18/2/1989 nr. 56 recante l’Ordinamento della professione di psicologo riserva agli iscritti al relativo albo “l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”. Non vi è dubbio che, nella specie, il counselor abbia certamente svolto valutazioni, che non è azzardato definire vere e proprie diagnosi cliniche, utilizzando strumenti che, da quanto emerge dalla relazione in ordine al contenuto delle sedute, sono almeno assimilabili ai colloqui clinici. Di ciò lo psicologo era a conoscenza, come emerge da quanto dichiarato dal denunciante in ordine agli incontri che aveva avuto con i due terapeuti, e dalle stesse ammissioni dell’imputato sul contenuto dei colloqui avuti con il counselor. L’imputato, però, aveva consentito che il counselor esercitasse di fatto attività riservata agli iscritti all’Ordine nello studio di cui era titolare partecipando, anzi, direttamente alla commissione del reato con la presa in carica congiunta, tramite il lavoro di equipe, di “figlio” che, lungi dal poter essere definito un cliente del counselor, era invece a tutti gli effetti un paziente.” ### L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha sede a Milano (corso Buenos Aires 75). Presidente è il Prof. Enrico Molinari. Vice Presidente: Dr.ssa Gabriella Gambardella. Segretario: Dr.ssa Carmela Martello. Tesoriere: Dr. Franco Merlini. Secondo dati aggiornati a dicembre 2008, gli psicologi iscritti all’Ordine in Lombardia sono 11.613, di cui 4.715 psicoterapeuti.

Ordine Psicologi Lombardia in piena confusione su una sentenza a sfavore della PSICOLOGIA?

Ordine Psicologi Lombardia in piena confusione su una sentenza a sfavore della PSICOLOGIA? Scrive uno Psicologo di AltraPsicologia, Nicola Piccinini. "Cari colleghi, sono tempi difficili, di forte confusione e disorientamento. Forse sono tempi di vigilia elettorale, visto che a Dicembre 2009 si terranno le nuove elezioni ordinistiche. Accade che la maggioranza politica dell'Ordine Lombardia decide di sventolare in pompa magna una nuova presunta sentenza a favore della professione di psicologo, come fu la legge Platè di qualche anno addietro. Andiamo a vedere di cosa si tratta e se veramente lo stato di confusione regna sovrano anche dentro all'Istituzione deputata al governo della nostra categoria. Dico "presunta" in quanto non riporta neppure un riferimento utile per acquisire ulteriori dettagli, né eventuali consulentiutilizzati dal Giudice AnnaMaria Gatto. Nel succo, la vicenda riguarda un counselor che prende in carico un ragazzo e la sua famiglia, facendosi affiancare da uno psicologo. La problematica è complessa e si sviluppa nell'arco di molti incontri, sia individuali che "collegiali". A fronte dell'aggraversi della situazione del figlio, percepita dal padre, quest'ultimo si attiva e scopre che il counselor non è psicologo. La vicenda è lineare ed effettivamente facile da licenziare: entrambe colpevoli. Il counselor per abuso della professione. Lo psicologo per aver attivamente collaborato a questo abuso. Il problema nasce dalla confusione che la sentenza genera e sancisce tra la figura e le pratiche del counselor, dello psicologo e dello psicoterapeuta. Di fatto, appiattisce la psicologia e lo psicologo sulla psicoterapia. Ed attribuisce invece l'ambito della "salute e benessere psicologico" ai counselor. A pag3 riprende difatti la definizione di counselor data dalla SICO (nota associazione di counselor) in cui si afferma che il counselor risolve "problemi esistenziali di origine psichica, che non comportino ristrutturazione di personalità" In pratica afferma che il counselor non è uno psicoterapeuta (che difatti si occupa di ristrutturare), ma allo stesso tempo non distingue il counselor dallo psicologo. Questa dannosa e pericolosa confusione tra psicologo e psicoterapeuta si accentua a partire da pag. 4, ribadendo che (sempre appiattendo la Psicologia sulla psicoterapia) la psicoterapia "opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente", mentre il counselor "è centrato sulla salutogenesi e vòlto alla prevenzione del disagio... in pratica ciò che prevede l'Art 1 della 56/89, la legge istitutiva della professione di Psicologo. E conclude: "il cliente del counselor ha bisogno di un aiuto immediato per trovare sollievo in un momento difficile, per contribuire al proprio benessere, sia PSICOLOGICO che fisico". Fra l'altro, se veramente si fosse trattato di psicoterapia, allora anche rispetto allo psicologo la sentenza non si occupa di approfondire se vi era anche specializzazione in psicoterapia ed iscrizione al relativo albo. In altre parole questa sentenza non solo non tutela la psicologia dall'abuso di professione, ma anzi rischia di essere dannosa e controproducente in quanto assimila lo psicologo allo psicoterapeuta da una parte, ed accorpa invece gli aspetti di sostegno al disagio e promozione del benessere (anche PSICOLOGICO) ai counselor. Ora mi chiedo: ma com'è possibile che i rappresentanti dell'Ordine Lombardia (in firma il Presidente E. Molinari, il Vice G. Gambardella, il Segretario C. Martello, il Tesoriere F. Merlini) non solo non si accorgano di tali pericolosi passaggi, ma anzi usino questa sentenza per gonfiarsi il petto cercando addirittura di farla passare come una grande conquista per la categoria degli Psicologi?